Whistleblowing

E' uno strumento di segnalazione di violazioni di disposizioni normative che riguardano comportamenti, atti o omissioni dannosi per l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione.

whistleblowing imageLa segnalazione di condotte illecite o WHISTLEBLOWING è un processo tramite il quale è possibile denunciare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) violazioni di disposizioni normative che riguardano comportamenti, atti o omissioni dannosi per l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione, di cui il segnalante viene a conoscenza nel contesto lavorativo. Al RPCT dell’Ente possono essere segnalate solo le violazioni afferenti all’Amministrazione del Comune di Senago.

Il D.Lgs.n. 24/2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023 ed attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019, relativo alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali:

  • amplia il novero degli illeciti e delle violazioni che possono essere oggetto di segnalazione;

  • estende la platea dei whistleblowers, ossia i soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione;

  • irrobustisce le tutele per i whistleblowers.

COSA SI PUÒ SEGNALARE:

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

COSA NON SI PUÒ SEGNALARE:

Il canale di segnalazione Whistleblowing non può essere utilizzato per questioni legate ad interessi personali del segnalante, come contestazioni o richieste relative al proprio rapporto di lavoro o impiego con l’Amministrazione o con figure gerarchicamente superiori. Le segnalazioni non possono essere trasmesse da un’amministrazione a un’altra.

CHI PUÒ SEGNALARE:

Il canale Whistleblowing può essere utilizzato dai dipendenti dell’Amministrazione, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti e lavoratori delle imprese fornitrici, volontari e tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che lavorano per l’Amministrazione. Le segnalazioni anonime vengono considerate solo se sufficientemente dettagliate e circostanziate; in questo caso, il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.

QUANDO SI PUÒ SEGNALARE:

Le segnalazioni possono essere effettuate in diversi momenti:

  • durante il rapporto giuridico con l’Amministrazione Comunale;

  • prima dell’inizio del rapporto giuridico (ad esempio, informazioni raccolte durante il processo di selezione);

  • durante il periodo di prova;

  • dopo la cessazione del rapporto, a condizione che riguardino il periodo precedente alla fine del rapporto.

CANALI DI SEGNALAZIONE:

Le segnalazioni devono essere inviate tramite i seguenti canali; in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs, n. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna:

  • canale interno (artt. 4 e 5)

  • canale esterno gestito da ANAC (art. 7)

  • divulgazioni pubbliche (art.15)

  • denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA:

L’Amministrazione comunale ha adottato una piattaforma informatica specifica per adempiere agli obblighi normativi. Questa piattaforma utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e il contenuto delle segnalazioni e della documentazione correlata. Le caratteristiche principali di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • compilazione di un questionario: La segnalazione avviene attraverso la compilazione di un questionario apposito;

  • anonimato: è possibile inviare la segnalazione in forma anonima. Tuttavia, se anonima, la segnalazione verrà presa in considerazione solo se adeguatamente dettagliata, con descrizione del fatto, delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato, unitamente ad elementi utili a identificare il soggetto coinvolto;

  • gestione della segnalazione: il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) riceverà e gestirà la segnalazione, garantendo la massima confidenzialità nei confronti del segnalante;

  • codice numerico: al momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceverà un codice numerico di 16 cifre. Questo codice dovrà essere conservato per accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e interagire per fornire chiarimenti o approfondimenti, se necessario.

Occorre tenere presente che non è possibile effettuare una segnalazione tramite posta elettronica. In base alle recenti disposizioni normative volte a proteggere l’identità del segnalante, l’utilizzo della posta elettronica, sia personale che istituzionale, ordinaria o certificata, viene escluso. Tale modalità è infatti considerata superata e non rispondente agli standard di protezione dei dati.

COME FARE UNA SEGNALAZIONE ESTERNA AD ANAC:

Se ricorrono i presupposti specificati dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 24/2023, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite comunicazione scritta o orale presentata attraverso i canali indicati sul sito dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

TUTELE DEL SEGNALANTE:

Il segnalante gode di diverse tutele, tra cui:

  • Riservatezza (artt. 4 e 12 del D.Lgs. n.24/2023):

L’identità della persona segnalante, compresa qualsiasi informazione da cui possa esserne dedotta anche indirettamente, non può essere divulgata senza il consenso esplicito del whistleblower, ad eccezione delle persone competenti a ricevere o gestire le segnalazioni. Il RPCT, in quanto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche riguardo all’identità delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione. La legge esclude l’accesso pubblico alla segnalazione sia a livello documentale che civico.

  • Divieto di ritorsioni (art. 17 del D.lgs. n.24/2023):

I segnalanti sono protetti da qualsiasi forma di ritorsione ed è strettamente vietato adottare comportamenti, atti o omissioni, anche solo tentati o minacciati, che possano arrecare un ingiusto danno alla persona segnalante in ragione della sua segnalazione.

Sono altresì tutelati altri soggetti (articolo 3, comma 5 del D.Lgs. n. 24/2023), quali:

  • i facilitatori, ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione all’interno dello stesso contesto lavorativo, e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

  • le persone appartenenti allo stesso contesto lavorativo del segnalante e che hanno con lui un rapporto affettivo o di parentela fino al quarto grado;

  • i colleghi di lavoro del segnalante che operano nello stesso contesto lavorativo e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;

  • gli enti di proprietà del segnalante o che operano nello stesso contesto lavorativo in cui la persona segnalante presta la sua attività lavorativa.

PERDITA DELLE TUTELE:

La tutela e protezione della persona segnalante non sarà garantita qualora, in connessione con la segnalazione whistleblowing, venga accertata, anche mediante sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per reati di diffamazione o calunnia, o la responsabilità civile, per gli stessi motivi, in situazioni di dolo o colpa grave. In tali casi, l’Amministrazione potrà irrogare alla persona segnalante una sanzione disciplinare.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

  • Linee Guida ANAC   in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità approvate con delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023.

Documenti

Ultimo aggiornamento: 19/04/2024, 12:30

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